SAFEGUARDING

Federazione Italiana Scherma

Diritti, rispetto e dignità


Regolamento Safeguarding Policy

Premessa

ART. 1

FINALITA’
La federazione italiana scherma afferma e promuove i diritto di tutti i tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità intendendo contrastare qualunque pratica discriminatoria e forma di sopraffazione e sopruso in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive. A tal fine la FIS, in linea con gli indirizzi del CIO, del CONI, del CIP e della FIE, promuove iniziative finalizzate alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto in materia di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente capoverso, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno dei tesserati FIS, così come individuati dal presente regolamento.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica in presenza di violazioni rilevate a danno di tesserati FIS ad parte di altri tesserati. I comportamenti descritti negli articoli che seguono assumono rilievo ai fini del presente regolamento quando compiuti nell’ambito dell’attività federale o comunque nella pratica dell’attività schermistica, ovunque essa sia svolta, in qualunque forma e modalità posti in essere, sia di persona che sul web, anche attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

ART. 3

COMPORTAMENTI COSTITUENTI ILLECITO DISCIPLINARE
Costituiscono comportamenti rilevanti sul piano disciplinare: L’abuso psicologico; L’abuso fisico Le molesti e gli abusi sessuali Il bullismo e i comportamenti discriminatori L’omissione negligente di assistenza (c.d. “Neglect”) Per abuso fisico si intende qualsiasi atto indesiderato incluso l’isolamento, l’aggressione verbale, ‘intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del tesserato. Per abuso fisico si intende qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute, tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti. Per molestie o abusi sessuali si intende qualsiasi condotta verbale, non verbale o fisica avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato. La molestia e l’abuso possono avere origine da molteplici elementi di discriminazione: Razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità età, status socioeconomico, capacità atletiche. Per bullismo si intende qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l’isolamento sociale del tesserato. Per omissione negligente di assistenza (c.d. “Neglect”) si intende il mancato intervento di un dirigente tecnico o di qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente regolamento, omette di intervenire.

ART. 4

BUONE PRATICHE/COMPORTAMENTI DA TENERE
I tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti, nello svolgimento dell’attività schermistica, alle sotto indicate linee guida: Riservare ad ogni tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità; Prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando in tal caso e senza ritardo la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale; Programmare allenamenti adeguati rispetto allo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso; In occasione delle trasferte, è opportuno porre attenzione a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita le responsabilità genitoriale; In caso di atleti minorenni, è necessario ottenere l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole, in orari in cui la sala da scherma non sia usualmente frequentata; Durante gli allenamenti collegiali è opportuno prevenire, con azioni di sensibilizzazione e controllo, tutti i comportamenti e ele condotte sopra descritti; Spiegare in modo chiaro ai fruitori della sala che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

ART. 5

CONOSCENZA ED OSSERVANZA DELLA SAFEGUARDING POLICY
I tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente regolamento, ad osservarlo ed a contribuire ai fini da questo perseguiti. Il presente regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della FIS. I comitati regionali sono tenuti a pubblicare il presente regolamento sui propri siti internet. Analogo obbligo di pubblicazione grava su tutte le società, sulle associazioni sportive e sugli altri enti affiliati alla FIS e che siano muniti di sito internet di pagina facebook per la divulgazione di informazioni sullo svolgimento dell’attività schermistica. I) PRINCIPI GENERALI

ART. 7

SAFEGUARDING OFFICERS
I Safeguarding Officers sono nominati dal consiglio federale, in numero dispari e nel rispetto delle quote di genere, tra persone di specchiata moralità, comprovata esperienza in campo schermistico, nonché appartenenti ai seguenti ambiti legale, sanitario e psicologico. Durano in carica per il quadriennio olimpico; è tuttavia facoltà del consiglio federale revocare o sostituire in qualunque momento uno o più officers ove ne ravvisi la necessità. Il consiglio federale incarica il safeguarding officer di presenziare ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti. Possono individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente regolamento. Ricevono, con le modalità di cui agli articoli che seguono, le segnalazioni relative ai comportamenti delineati all’art.3 e alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all’art.4 ed assumono collegialmente le conseguenti iniziative.

ART. 8

COMITATO PER LA SAFEGUARDING POLICY
Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e del perseguimento delle finalità sopra indicate, è costituito presso la FIS il (CSGP) del quale fanno parte: I Safeguarding Officers, nominati dalla FIS; Il presidente della commissione medica federale o, in caso di sua indisponibilità, un sostituto individuato dal consiglio federale tra i componenti della commissione medica; Consulenti in ambito legale, sanitario, psicologico, incaricati dalla FIS; Un rappresentante della segreteria; Il DPO. Il comitato per la Safeguarding policy potrà, previa autorizzazione da parte del consiglio federale, avvalersi di altri esperti le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole tematiche. Il comitato per la Safeguarding Policy redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al consiglio federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, il numero di segnalazioni non prese in carico per l’assenza dei requisiti di cui all’art. 10, il numero di segnalazioni concernenti le ipotesi di cui all’art. 3, il numero di segnalazioni concernenti la mancata osservanza delle raccomandazioni previste dall’art.4 che sono state oggetto di facilitazione, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto. II) RAPPORTI FRA TESSERATI

ART. 9

DOVERE DI SEGNALAZIONE
I tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare di cui all’art.3, che convolgano tesserati (anche minorenni), sono obbligati ad inoltrare la relativa segnalazione alla procura federale, direttamente o tramite i SGO (ved. Art. 10 in quanto il comitato è totalmente estraneo alla presa in carico e anche ai previsti obblighi di riservatezza ex art. 13). Nei casi descritti dall’art. 5, i Safeguarding Officers procedono senza indugio ad inoltrare la notizia al consiglio federale. III) PROCEDURE

ART. 10

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA’
Il Safeguarding Officer viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente regolamento con due modalità: Conoscenza diretta per avervi assistito personalmente; Ricezione di segnalazione scritta inviata alla FIS, preferibilmente tramite e-mail alla casella di posta dedicata. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e l’individuazione dei soggetti coinvolti. Qualora prive dei requisiti di cui al comma precedente, le segnalazioni non potranno essere prese in considerazione.

ART. 11

INIZIATIVE IN CASO DI CONOSCENZA DRETTA
Fatte salve le circostanze già costituenti illecito disciplinare di cui all’art.3 del presente regolamento, in caso di rilevazione diretta di comportamenti contrari alle raccomandazioni previste all’art.4, il Safeguarding Officer deve intervenire tempestivamente nei confronti dei soggetti individuati come responsabili al fine di far cessare i suddetti comportamenti. Qualora il comportamento rilevato abbia a persistere, dividendo quindi fattispecie di illecito disciplinare così come previsto dall’art. 5, il Safeguarding Officer dovrà: Sul luogo di gara investire la direzione di torneo, ai fini dell’eventuale assunzione dell’opportunità. Durante allenamenti o raduni federali, investirne i tecnici responsabile; In entrambi i casi, la relativa informativa sarà inoltrata al consiglio per i rilievi di competenza.

ART. 12

INIZIATIVE CONSEGUENTI ALLA SEGNALAZIONE
Ove le segnalazioni abbiano ad oggetto una delle ipotesi di cui all’art. 3. All’atto del ricevimento i Safeguarding Officers hanno il compito di informare la persona offesa che detti comportamenti costituiscono infrazione disciplinare ai sensi del presente regolamento e saranno oggetto di procedimento disciplinare. I Safeguarding Officer Trasmettono la segnalazione al Consiglio federale per la comunicazione della notizia alla procura federale e l’assunzione delle ulteriori iniziative. Ove le segnalazione abbiano ad oggetto la mancata osservanza dei comportamenti descritti all’art.4 e si tratti di recidiva sanzionata ai sensi dell’art. 5, comma 2, i Safeguarding Officers procedono analogamente a quanto disposto nel comma precedente. Ove le segnalazione abbiano ad oggetto la mancata osservanza dei comportamenti descritti all’art.4 e non si tratti di recidiva sanzionata ai sensi dell’art. 5, i Safeguarding Officers potranno, anche singolarmente, assumere iniziative l’audizione del soggetto individuato quale destinatario del comportamento offensivo. Qualora il soggetto destinatario del comportamento offensivo sia minorenne, i Safeguarding Officers contatteranno preventivamente i genitori ovvero chi esercita la responsabilità genitoriale al fine di ottenere il loro consenso scritto all’audizione del minore ed al trattamento dei relativi dati. Prestato il consenso, l’audizione se ritenuto necesario, potrà svolgersi alla presenza di uno psicologo e senza la partecipazione dei genitori. Degli esiti dell’incontro verrà redatto apposito verbale. Nel caso in cui la segnalazione provenga da persona diversa dalla parte offesa, i Safeguarding Officers potranno sentirla per ottenere ulteriori chiarimenti sulla vicenda. I Safeguarding Officers potranno assumere contatti con il soggetto che sia stato indicato quale responsabile dei sopra citati comportamenti nella segnalazione o nel corso del colloquio svoltosi con la parte offesa, in tal caso, procederà all’audizione del soggetto indicato quale responsabile. Ove il presunto responsabile sia un minorenne, l’audizione avversa alla presenza degli esercenti la responsabilità genitoriale degli esiti dell’incontro verrà redatto verbale. In esito ai predetti incontri, i Safeguarding Officers potranno, ove ne ravvisano le condizioni, addivenire ad un reciproco chiarimento e ad una eventuale soluzione conciliativa. Di detto incontro verrà redatto verbale.

ART. 13

OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Fatta eccezione per i casi in cui la violazione rappresenti il grave illecito perseguibile a norma di legge o in base al regolamento di giustizia della FIS, ovvero costituisca infrazione disciplinare ai sensi dell’art.3, i Safeguarding Officers e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti nel procedimento assumono l’onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell’espletamento dei compiti affidati.

ART. 14

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
In cas di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nel rispetto delle forme, dei modi e dei termini previsti dal regolamento di giustizia della FIS. IV) INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

ART. 15

MISURE PER LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
La diffusione del presente regolamento è obbligatoria. La FIS ne divulgherà i principi tramite manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività schermistica (sala scherma, luogo di gara, luogo di allenamento). La FIS potrà inviare nei suddetti luoghi i Safeguarding Officers, anche al fine della verifica del rispetto, da parte degli organizzatori degli eventi, delle norme sopra indicate. La mancata affissione del regolamento, o la mancata esibizione del materiale correlato, costituisce infrazione disciplinare.

ART. 16

SEMINARI INFORMATIVI
La FIS promuove l’organizzazione di seminari informativi. Il calendario degli incontri verrà pubblicato sui siti istituzionali della FIS, nazionale e regionali e ne verrà data massima diffusione attraverso i canali federali.

ART. 17

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
I soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo dovranno prendere parte a seminari in materia di Safeguarding Policy, che saranno organizzati dalla FIS alla fine dei quali saranno rilasciati degli attestati di partecipazione. I tecnici, i dirigenti, i preparatori atletici, lo staff medico, gli appartenenti al gruppo schermistico arbitrale e i tecnici delle armi dovranno obbligatoriamente prendere parte alla formazione di cui sopra a partire dal quadriennio 2020 - 2024. Inoltre, dal 1° gennaio 2022, chiunque collaboratori direttamente con la FIS o con gli affiliati nella gestione dell’attività schermistica, dovrà esibire l’attestato di partecipazione ad uno dei seminari previsti. Dal 2022 ogni nuovo corso o seminario organizzato per trattare aspetti tecnici, logistici e organizzativi dovrà prevedere un modulo di almeno un’ora di lezione circa la tematica della Safeguarding Policy.